In tema di reati contro la famiglia, mentre nel caso previsto dall’art. 556, comma primo, cod. pen., persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell’ipotesi aggravata prevista dal secondo comma sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poichè quest’ultimo, pur avendo concorso con la sua opera alla realizzazione del delitto (che è necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima dell’inganno posto in essere dall’altro coniuge. Inoltre, ai fini dell’individuazione del dies a quo per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, la Corte ha stabilito che, essendo prevista per la persona offesa la notificazione della sentenza, allorquando una simile procedura non sia stata in alcun modo attivata, è possibile impugnare la predetta sentenza senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 cod. proc. pen. e senza che all’esito di tale procedura possa esplicare alcuna “funzione vicaria” la presunzione di conoscenza della decisione impugnata.
Testo Completo:
Sentenza n. 331 del 4 dicembre 2008 - depositata l'8 gennaio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore G. De Roberto)
Testo Completo:
Sentenza n. 331 del 4 dicembre 2008 - depositata l'8 gennaio 2009(Sezione Sesta Penale, Presidente e Relatore G. De Roberto)