Le Sezioni Unite della Cassazione risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le Sezioni circa il termine per impugnare l'ordinanza di cui all'art. 186-quater in caso di rinuncia alla sentenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 186-quater cod. proc. civ. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 423 del 1995, convertito, con modifiche, nella legge n. 534 del 1995 - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del comma 4 della norma citata, fa sì che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, l'efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Testo Completo:
Sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)
Testo Completo:
Sentenza n. 557 del 14 gennaio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Felicetti)