In un caso di spedizione di beni assicurati, oggetto di furto ad opera di terzi ignoti, la S.C. ha precisato, in ordine alla surrogazione ex art. 1916 cod. civ. dell’assicuratore nei diritti dell’assicurato verso il vettore, che, quanto al lucro cessante, il risarcimento del danno compete secondo il criterio generale (subordinatamente alla prova relativa) mentre, quanto al danno emergente, trova applicazione il criterio speciale di responsabilità ex art. 1696 cod. civ. (sicché rileva il prezzo corrente delle cose trasportate al tempo e luogo della consegna).
Testo Completo:
Sentenza n. 1336 del 20 gennaio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore M. M. Chiarini)
Testo Completo:
Sentenza n. 1336 del 20 gennaio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore M. M. Chiarini)