La S.C. ha affermato che, in un comune ove sia prevista una sola sede notarile, la presenza costante di altro studio notarile é fatto idoneo a incidere negativamente sull’attività professionale e sui risultati economici del professionista, unico titolare della sede; ha, inoltre, precisato che in materia non é configurabile il danno “in re ipsa” e che, per la quantificazione del danno, ben può farsi ricorso alla liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., norma questa che non esonera il danneggiato dall’onere probatorio, gravandolo, anzi, dell’esigenza di offrire al giudice elementi idonei allo scopo.
Testo Completo:
Sentenza n. 28419 del 28 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore M. Massera)
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Sentenza n. 28419 del 28 novembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore M. Massera)