In tema di IRPEF, la Suprema Corte ha affermato che l'indennità di fine rapporto (nella specie, l'indennità supplementare per licenziamento prevista dall'art. 19 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali) corrisposta ad un soggetto non residente è assoggettabile a tassazione, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo nel caso in cui trovi la propria fonte in un rapporto di lavoro dipendente il cui reddito sia assoggettabile ad imposizione in quanto prodotto nel territorio dello Stato, e non anche quando derivi da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in quanto i redditi derivanti da tale tipo di rapporto sono esclusi in ogni caso dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 917 cit..
Testo Completo:
Sentenza n. 26438 del 4 novembre 2008(Sezione Quinta Civile, Presidente E. Altieri, Relatore M. D'Alonzo)
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Sentenza n. 26438 del 4 novembre 2008(Sezione Quinta Civile, Presidente E. Altieri, Relatore M. D'Alonzo)