La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo danno, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen., rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico.
Testo Completo:
Sentenza n. 26819 del 10 aprile 2008 - depositata il 3 luglio 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente A. S. Rizzo, Relatore A. Esposito)
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Sentenza n. 26819 del 10 aprile 2008 - depositata il 3 luglio 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente A. S. Rizzo, Relatore A. Esposito)