Intervenendo sul controverso tema della individuazione del dies a quo della prescrizione della pena, la cui esecuzione sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, la Corte di cassazione ha affermato che il termine per la prescrizione della pena decorre dal momento in cui si sono verificati i presupposti per la revoca del beneficio precedentemente concesso (in particolare, dell’indulto), e non dal giorno in cui é divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa di revoca, non potendo porsi a carico del condannato il danno per il ritardo con cui viene presa la decisione.
Testo Completo:
Sentenza n. 40678 del 16 ottobre 2008 – depositata il 31 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Piraccini)
Testo Completo:
Sentenza n. 40678 del 16 ottobre 2008 – depositata il 31 ottobre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Piraccini)