Con riferimento all’immunità dalla giurisdizione prevista per l’agente diplomatico - art. 31, par. 1, lett. c), Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 -, la Corte ha ritenuto che la stessa è esclusa anche nell’ipotesi che egli risulti soggetto passivo di rapporti professionali o commerciali al di fuori delle proprie funzioni ufficiali e non solo (come testualmente previsto dalla norma) quando sia soggetto attivo di tali attività. La Corte ha affermato il suddetto principio, ritenendolo di particolare importanza, dopo aver rigettato il ricorso per altre ragioni, sulla base di un’interpretazione estensiva del novellato art. 363, terzo comma, c.p.c. , che consente l’enunciazione del principio di diritto quando il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo Completo:
Sentenza n. 27044 del 13 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)
Testo Completo:
Sentenza n. 27044 del 13 novembre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)