La Corte di Cassazione ha evidenziato che la disposizione contenuta nell’art. 669 c.p.p., essendo finalizzata ad eliminare nella fase esecutiva la duplicazione dei giudicati che non sia stato possibile prevenire mediante gli altri strumenti previsti dal legislatore, non può trovare applicazione qualora la questione del ne bis in idem sia stata precedentemente prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell’ambito del giudizio di cognizione. Sulla base del predetto principio, sono stati rigettati i ricorsi proposti da Giovanni Acampora e Cesare Previti avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato inammissibili le richieste di riconoscimento della sussistenza del ne bis in idem in relazione alle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione rispettivamente il 4 maggio 2006 (sul “lodo Imi-Sir”) e il 13 luglio 2007 (sul “lodo Mondadori”).
Testo Completo:
Sentenza n. 43708 del 23 ottobre 2008 – depositata il 21 novembre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. Cassano)
Testo Completo:
Sentenza n. 43708 del 23 ottobre 2008 – depositata il 21 novembre 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente E. Fazzioli, Relatore M. Cassano)