La Corte di cassazione, richiamando un precedente orientamento (cfr. Cass. pen. sez. IV, 16.4.14.8.2003, n. 34460, rv. 227765), ha ribadito che la ASL di appartenenza non è responsabile per i danni (nella specie, derivanti dall’accertato omicidio colposo) cagionati al paziente da un medico convenzionato, poiché tra quest’ultimo e la A.S.L. non ricorre né un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà, e la A.S.L. non assume il rischio dell’attività del sanitario, pur sempre libera sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare. Il medico non è dipendente della A.S.L., e tra quest’ultima ed il paziente (diversamente da quanto accade tra il paziente e la Casa di cura: cfr. Cass. civ. Sez. U., 1.7.2002, n. 9556) non intercorre il c.d. contratto di spedalità: per tali ragioni, non è configurabile alcuna responsabilità dell’ente ex artt. 1228 e 2049 cod. civ.; né è configurabile una responsabilità dell’A.S.L. ex artt. 1218 e 2043 cod. civ., in difetto di relazioni dirette tra il paziente e l’ente (che non fornisce direttamente la prestazione sanitaria), in quanto l’unico “debitore” della prestazione sanitaria è il medico.
Testo Completo:
Sentenza n. 36502 dell'11 aprile 2008 - depositata il 23 settembre 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Campanato, Relatore S. G. Iacopino)
Testo Completo:
Sentenza n. 36502 dell'11 aprile 2008 - depositata il 23 settembre 2008(Sezione Quarta Penale, Presidente G. Campanato, Relatore S. G. Iacopino)