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venerdì 31 ottobre 2008

GIURISDIZIONE - STRANIERO – CAUSE EREDITARIE – AZIONE DI RENDICONTO

Con riferimento alla controversia avente ad oggetto la petizione di eredità e il conseguente scioglimento della comunione ereditaria, la giurisdizione spetta al giudice italiano essendosi aperta in Italia la successione (art. 50 della l. n. 218 del 1995), attenendo al merito della controversia, e non alla giurisdizione, la richiesta di un accertamento incidentale condizionato concernente la transazione stipulata in Svizzera tra le stesse parti della controversia successoria. Quanto alla contestuale azione di rendiconto nei confronti dei professionisti di cui il de cuius si era avvalso per la gestione del proprio patrimonio, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell’unico professionista straniero, in presenza di tutti i presupposti che rendono necessario un unico giudizio (art. 6, Convenzione Lugano), nonché del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità.

Testo Completo:
Ordinanza n. 25875 del 27 ottobre 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino)