E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 442, comma 1-bis c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 co. 2, 4 e 5 Cost., nella parte in cui consente l’utilizzabilità delle indagini difensive nel giudizio abbreviato anche in difetto del consenso del P.M.. Premessa l’astratta compatibilità delle indagini difensive con il giudizio abbreviato (già ammessa dalla giurisprudenza costituzionale: Corte cost., n. 115 del 2001 e nn. 57 del 2005 e 245 del 2005), si è osservato, quanto alla presunta lesione del contraddittorio, che, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 245 del 2005; cfr. anche, in relazione alla corrispondente situazione della presentazione di indagini suppletive del P.M., n. 16 del 1994), è possibile assicurare alla controparte il diritto di esercitare il contraddittorio, disponendo, al fine dello svolgimento delle necessarie contro-investigazioni suppletive, un congruo differimento dell’udienza, ovvero attivando - anche su sollecitazione del P.M. - i poteri officiosi di cui all’art. 441, co. 5, c.p.p. per le necessarie integrazioni probatorie.
Testo Completo:
Sentenza n. 31683 del 31 marzo 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)
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Sentenza n. 31683 del 31 marzo 2008 - depositata il 29 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Fidelbo)