Le S.U. hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dal magistrato (oltre i trenta giorni) e dal Ministero della Giustizia (oltre i trenta giorni e presso la cancelleria della Cassazione, anziché quella del CSM) avverso la sentenza del CSM che infliggeva la sanzione della censura e disponeva il trasferimento ad altra sede e ad altre funzioni del magistrato, sulla base del seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione contro le sentenze della sezione disciplinare del CSM, che a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 109 del 2006 va proposto nei termini e con le forme previsti dal c.p.p., deve essere presentato o fatto pervenire mediante telegramma o lettera raccomandata alla segreteria della sezione disciplinare, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, 1° comma lett. b), c.p.p., decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito dall’art. 19, 2° comma, d.lgs. n. 109 del 2006 o dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o comunicazione del relativo avviso, se il deposito è avvenuto successivamente, ovvero, con le medesime decorrenze, nel termine di quarantacinque giorni, stabilito dall’art. 585, 1° comma lett. c), c.p.p., se la sezione disciplinare, essendo la stesura della motivazione di particolare complessità per il numero delle parti o per il numero o la gravità delle impugnazioni, si sia avvalsa della facoltà, prevista dall’art. 544, 3° comma, c.p.p., di indicare nel dispositivo per il deposito un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno".
Testo Completo:
Sentenza n. 19596 dell'11 luglio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Corona, Relatore M. Oddo)
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