TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO
LITISCONSORZIO NECESSARIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DI SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI - RICORSO PROPOSTO DA ALCUNI DEI SOGGETTI INTERESSATI - LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO - SUSSISTENZACon la sent. 14815, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno affermato che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 num. 917 e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Testo Completo:
Sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)
LITISCONSORZIO NECESSARIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IN RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DI SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI - RICORSO PROPOSTO DA ALCUNI DEI SOGGETTI INTERESSATI - LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO - SUSSISTENZACon la sent. 14815, le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno affermato che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 num. 917 e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Testo Completo:
Sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone)