DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SEQUESTRO PREVENTIVO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE – EMOLUMENTI RETRIBUTIVI ED ASSEGNI ALIMENTARI - AMMISSIBILITA’ – LIMITI
In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente delle entità costituenti prezzo e/o profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della pubblica amministrazione di appartenenza (nel caso di specie, per corruzione in atti giudiziari e concussione), la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui al divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - con il solo limite della sequestrabilità in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute – deve riconoscersi il valore di regola generale dell’intero ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti emolumenti (nella misura di 4/5) e degli assegni a carattere alimentare (per l’intero) nell’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 Cost..
Testo Completo:
Sentenza n. 25168 del 16 aprile 2008 - depositata il 19 giugno 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Ambrosini, Relatore G. Paoloni)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente delle entità costituenti prezzo e/o profitto dei reati commessi dal pubblico dipendente in pregiudizio della pubblica amministrazione di appartenenza (nel caso di specie, per corruzione in atti giudiziari e concussione), la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui al divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi e assegni retributivi di dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - con il solo limite della sequestrabilità in misura non eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute – deve riconoscersi il valore di regola generale dell’intero ordinamento processuale, stante la riconducibilità dei predetti emolumenti (nella misura di 4/5) e degli assegni a carattere alimentare (per l’intero) nell’area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall’art. 2 Cost..
Testo Completo:
Sentenza n. 25168 del 16 aprile 2008 - depositata il 19 giugno 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Ambrosini, Relatore G. Paoloni)