IMPUGNAZIONI – APPELLO DELL’IMPUTATO – DERUBRICAZIONE – EQUIVALENZA ATTENUANTI PRIMA PREVALENTI – DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS – VIOLAZIONE – ESCLUSIONE
Non viene in rilievo il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d’appello, derubricato il reato, ritenga equivalenti le circostanze attenuanti generiche già valutate prevalenti dal giudice di primo grado con riferimento alla più grave fattispecie criminosa poi sostituita.
Testo Completo:
Sentenza n. 23669 del 28 maggio 2008 - depositata l'11 giugno 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente G. Casucci, Relatore P. Davigo)
Non viene in rilievo il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d’appello, derubricato il reato, ritenga equivalenti le circostanze attenuanti generiche già valutate prevalenti dal giudice di primo grado con riferimento alla più grave fattispecie criminosa poi sostituita.
Testo Completo:
Sentenza n. 23669 del 28 maggio 2008 - depositata l'11 giugno 2008(Sezione Seconda Penale, Presidente G. Casucci, Relatore P. Davigo)