REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - LEGGE N. 251 DEL 2005 - DISCIPLINA TRANSITORIA - TERMINE PRESCRIZIONALE PIU' FAVOREVOLE - INAPPLICABILITA' AI PROCESSI GIA' PENDENTI IN GRADO DI APPELLO - MOMENTO DELLA "PENDENZA" - INDIVIDUAZIONE
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale la permanenza del reato contestato di gestione non autorizzata di rifiuti era cessata all’atto del sequestro dell’area disposto dall’A.G., la Corte torna nuovamente a pronunciarsi sulla disciplina transitoria introdotta dall’art. 10 della L. 7 dicembre 2005, n. 251, come interpretato a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393/2006. In particolare, la Corte - preso atto che la sentenza di primo grado era emessa in data 7 dicembre 2005 (ovvero il giorno precedente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), che il deposito della motivazione era intervenuto a distanza di circa un mese e che l’appello era stato depositato tempestivamente – ha escluso che, ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 10 L. n. 251 del 2005, il momento della “pendenza” del giudizio di appello coincida con quello della presentazione dell’atto di impugnazione, affermando il principio che, in base ad un’esegesi complessiva del sistema, tale momento deve ritenersi coincidente con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d’Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all’altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.
Testo Completo:
Sentenza n. 24330 del 15 aprile 2008 - depositata il 16 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore S. Amoresano)
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale la permanenza del reato contestato di gestione non autorizzata di rifiuti era cessata all’atto del sequestro dell’area disposto dall’A.G., la Corte torna nuovamente a pronunciarsi sulla disciplina transitoria introdotta dall’art. 10 della L. 7 dicembre 2005, n. 251, come interpretato a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 393/2006. In particolare, la Corte - preso atto che la sentenza di primo grado era emessa in data 7 dicembre 2005 (ovvero il giorno precedente all’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005), che il deposito della motivazione era intervenuto a distanza di circa un mese e che l’appello era stato depositato tempestivamente – ha escluso che, ai fini dell’applicabilità della disciplina transitoria di cui all’art. 10 L. n. 251 del 2005, il momento della “pendenza” del giudizio di appello coincida con quello della presentazione dell’atto di impugnazione, affermando il principio che, in base ad un’esegesi complessiva del sistema, tale momento deve ritenersi coincidente con quello della iscrizione del processo nel registro della Corte d’Appello, in quanto il momento centrale e fondamentale del passaggio da una fase processuale all’altra è rappresentato, rispettivamente, dalla trasmissione e dalla ricezione del fascicolo.
Testo Completo:
Sentenza n. 24330 del 15 aprile 2008 - depositata il 16 giugno 2008(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore S. Amoresano)