MISURE DI PREVENZIONE – "OPPOSIZIONE AL GIUDICE DELLA PREVENZIONE" - DIFFERENZA RISPETTO ALLA RICHIESTA DECISA "SENZA FORMALITA'" DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
La S.C. ha chiarito che l’”opposizione al giudice della prevenzione” mediante incidente di esecuzione non è assimilabile alla richiesta decisa “senza formalità” dal giudice dell’esecuzione secondo la sequenza procedurale prevista dall’art. 667, comma 4, c.p.p.: la prima, infatti, prescinde dalla reiezione “de plano” di un’istanza dell’interessato e contrasta direttamente il provvedimento cautelare o ablativo del giudice della prevenzione, con la immediata instaurazione del contraddittorio nelle forme mutuate dal procedimento di esecuzione.
Testo Completo:
Sentenza n. 21691 del 6 maggio 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio)
La S.C. ha chiarito che l’”opposizione al giudice della prevenzione” mediante incidente di esecuzione non è assimilabile alla richiesta decisa “senza formalità” dal giudice dell’esecuzione secondo la sequenza procedurale prevista dall’art. 667, comma 4, c.p.p.: la prima, infatti, prescinde dalla reiezione “de plano” di un’istanza dell’interessato e contrasta direttamente il provvedimento cautelare o ablativo del giudice della prevenzione, con la immediata instaurazione del contraddittorio nelle forme mutuate dal procedimento di esecuzione.
Testo Completo:
Sentenza n. 21691 del 6 maggio 2008 - depositata il 29 maggio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio)