LAVORO SUBORDINATO – OBBLIGHI FORMATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Non sussiste, in via generale, un obbligo, a carico del datore di lavoro, di curare la formazione professionale del dipendente; ove, tuttavia, vengano introdotte radicali innovazioni nei sistemi e metodi di lavoro, tali da incidere, modificandoli, sugli originari contenuti della prestazione lavorativa, il datore di lavoro ha l'obbligo, in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di predisporre strumenti formativi idonei a consentire il necessario aggiornamento professionale del dipendente.
Testo Completo:
Sentenza n. 11142 del 7 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore P. Picone)
Non sussiste, in via generale, un obbligo, a carico del datore di lavoro, di curare la formazione professionale del dipendente; ove, tuttavia, vengano introdotte radicali innovazioni nei sistemi e metodi di lavoro, tali da incidere, modificandoli, sugli originari contenuti della prestazione lavorativa, il datore di lavoro ha l'obbligo, in relazione alle clausole generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di predisporre strumenti formativi idonei a consentire il necessario aggiornamento professionale del dipendente.
Testo Completo:
Sentenza n. 11142 del 7 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente S. Ciciretti, Relatore P. Picone)