GIURISDIZIONE – RECUPERO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI – GIUDICE ORDINARIO – CONFIGURABILITA’ – ERRONEA INDICAZIONE DEL GIUDICE CUI RICORRERE – IRRILEVANZA
Nel confermare il tradizionale orientamento, secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa a controversie concernenti la fase attuativa di somme erogate a titolo di finanziamento, le S.U. hanno precisato che è irrilevante, oltre che lo strumento utilizzato per la riscossione (nella specie cartella esattoriale), anche l’eventuale erronea indicazione in ordine al giudice cui ricorrere contenuta nell’atto inviato alla parte.
Testo Completo:
Sentenza n. 11498 del 9 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente R Corona, Relatore F. Tirelli)
Nel confermare il tradizionale orientamento, secondo cui spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa a controversie concernenti la fase attuativa di somme erogate a titolo di finanziamento, le S.U. hanno precisato che è irrilevante, oltre che lo strumento utilizzato per la riscossione (nella specie cartella esattoriale), anche l’eventuale erronea indicazione in ordine al giudice cui ricorrere contenuta nell’atto inviato alla parte.
Testo Completo:
Sentenza n. 11498 del 9 maggio 2008(Sezioni Unite Civili, Presidente R Corona, Relatore F. Tirelli)