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sabato 21 giugno 2008

CREDITI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANATOCISMO – INAPPLICABILITA’

ASSISTENZA PUBBLICA – CREDITI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – ANATOCISMO – INAPPLICABILITA’
In riferimento agli interessi che maturano, unitamente alla rivalutazione monetaria, sui crediti soggetti alla disciplina dettata dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., tra cui, segnatamente, anche i crediti assistenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, non può trovare applicazione la disciplina generale in materia di anatocismo recata dall'art. 1283 cod. civ..

Testo Completo:
Sentenza n. 13213 del 22 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore P. Picone)

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