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giovedì 29 maggio 2008

PROFESSIONI – AVVOCATI – Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008

PROFESSIONI – AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TERMINE MINIMO PER LA REISCRIZIONE
Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47, r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto (art. 17 dello stesso testo legislativo) per l’iscrizione all’albo.

Testo Completo:
Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)

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