PROFESSIONI – AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TERMINE MINIMO PER LA REISCRIZIONE
Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47, r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto (art. 17 dello stesso testo legislativo) per l’iscrizione all’albo.
Testo Completo:
Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)
Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47, r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto (art. 17 dello stesso testo legislativo) per l’iscrizione all’albo.
Testo Completo:
Sentenza n. 11653 del 12 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Miani Canevari)