PROCESSO CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE – PARTE CONTUMACE IN APPELLO - NOTIFICA AL PROCURATORE DEL PRIMO GRADO – NULLITA’
Ordinanza n. 10817 del 29 aprile 2008
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica)Risolvendo il contrasto in ordine alla ricorrenza della nullità, con conseguente possibilità di rinnovazione, o della inesistenza, nell’ipotesi di notificazione del ricorso per cassazione presso il domicilio eletto in primo grado alla parte rimasta contumace in appello, le S.U. hanno affermato la nullità sulla base del principio generale della linea di demarcazione tra le due categorie, adattabile, quindi, a tutti gli atti processuali. Secondo la Corte, il vizio della notificazione in argomento non può che essere valutato come nullità perché l’atto – certamente viziato in quanto eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330, commi 1 e 3, c.p.c. – può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto.
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