SENTENZA N. 8413 UD. 20/12/2007 - DEPOSITO DEL 26/02/2008
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati. L’art. 570 c.p. incrimina, infatti, condotte disomogenee: soltanto in relazione a quelle di cui al primo comma (l’abbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie) non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad es., impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti); al contrario, le condotte incriminate nel secondo comma non tutelano soltanto l’astratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti “deboli”, non necessariamente vulnerati in toto dalla condotta dell’agente (è ben possibile che quest’ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri), il che porta, in tali casi, ad escludere l’unicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (ad es. nel caso in cui l’agente fosse tenuto a versamenti separati), sarebbe configurabile, ricorrendone i presupposti, un reato continuato, non un concorso formale di reati.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nell’ipotesi in cui la condotta di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza sia posta in essere nei confronti di più soggetti conviventi nello stesso nucleo familiare, si configura una pluralità di reati. L’art. 570 c.p. incrimina, infatti, condotte disomogenee: soltanto in relazione a quelle di cui al primo comma (l’abbandono del domicilio domestico ovvero il tenere condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie) non è ipotizzabile una tutela differenziata dei vari componenti della famiglia (sarebbe, ad es., impossibile abbandonare il domicilio soltanto nei confronti di taluni dei coabitanti); al contrario, le condotte incriminate nel secondo comma non tutelano soltanto l’astratta unità familiare, ma anche specifici interessi economici di congiunti “deboli”, non necessariamente vulnerati in toto dalla condotta dell’agente (è ben possibile che quest’ultimo malversi o dilapidi i beni di uno soltanto dei soggetti protetti, ovvero adempia gli obblighi di assistenza economica soltanto in favore di uno o più di essi, e non anche degli altri), il che porta, in tali casi, ad escludere l’unicità del reato commesso in danno di più congiunti. In presenza di più omissioni (ad es. nel caso in cui l’agente fosse tenuto a versamenti separati), sarebbe configurabile, ricorrendone i presupposti, un reato continuato, non un concorso formale di reati.