Sentenza n. 17274/2020
Le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.
Misura cautelare personale applicata in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. - Interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.