REATI CONTRO LA PERSONA – ATTI SESSUALI CON MINORENNE – ATTENUANTE DELLA MINORE GRAVITÀ – ATTI COMPIUTI MEDIANTE COMUNICAZIONE TELEMATICA – CONFIGURABILITÀ DELL’ATTENUANTE PER LA SOLA ASSENZA DI CONTATTI FISICI CON IL MINORE - ESCLUSIONE.
Sentenza n. 16616 ud. 25/03/2015 - deposito del 21/04/2015
In tema di atti sessuali con minorenne, la Terza sezione della Corte di cassazione ha affermato che le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica non presentano – per il solo fatto di svolgersi in assenza di contatto fisico con la vittima - connotazioni di minore lesività sulla sfera psichica del minore tali da rendere applicabile, in ogni caso, l’attenuante prevista dall’art. 609-quater, quarto comma, cod. pen., per i casi di minore gravità.