RICORSO PER CASSAZIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CONTENUTO DEL RICORSO - ONERE DEL RICORRENTE
Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.
Sentenza 7 gennaio 2014, n. 76
(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile, Relatore D. Blasutto)
Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.
Sentenza 7 gennaio 2014, n. 76
(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile, Relatore D. Blasutto)