CONDOMINIO – APERTURA DI VEDUTE SUL CORTILE COMUNE – LEGITTIMITA’ – FONDAMENTO
L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.
Testo Completo: Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, Relatore E. Migliucci)
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L'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luce in veduta su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., posto che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva.
Testo Completo: Sentenza n. 13874 del 9 giugno 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente M. Oddo, Relatore E. Migliucci)
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