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sabato 20 marzo 2010

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE AD EFFETTO SPECIALE

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE AD EFFETTO SPECIALE PREVISTA DALL'ART. 8 D.L. N. 152 DEL 1991 - ASSOGGETTAMENTO - ESCLUSIONE
Con la decisione in epigrafe le Sezioni unite hanno ritenuto che la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), cosiddetta della “dissociazione attuosa”, non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Nell’occasione hanno anche avuto modo di precisarne i “tempi” di applicazione, allorché con essa concorrano altre circostanze eterogenee che non possono sfuggire al giudizio di comparazione, precisando che va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l’attenuante ad effetto speciale.

Testo Completo: Sentenza n. 10713 del 25 febbraio 2010 - depositata il 18 marzo 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore R. Bricchetti)


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