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mercoledì 11 marzo 2009

Cassazione civile sez. I, 07 febbraio 2008, n. 2946

Cassazione civile sez. I, 07 febbraio 2008, n. 2946


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il giudice di pace di Napoli, con sentenza del 6 marzo 2002 rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata da S.S. per un incidente stradale subito nei confronti di D.M.L. e della s.p.a. Assid assicurazioni in l.c.a. per difetto di legittimazione passiva del convenuto.L’appello di quest’ultimo è stato dichiarato improcedibile dal giudice unico presso il Tribunale di Napoli, il quale, con sentenza del 22 gennaio 2004 ha rilevato che l’atto di impugnazione in originale risultava depositato soltanto alla prima udienza di comparizione del 29 aprile 2003 (il S. aveva iscritto la causa a ruolo in data 11 febbraio 2003 con la copia informale dell’atto): ben oltre il termine di 10 giorni dall’ultima notificazione, impedendo la regolare costituzione dell’appellante.Per la cassazione della sentenza, il S. ha proposto ricorso per un motivo; cui resiste la soc. Assid con controricorso, illustrato da memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il ricorso, S.S., deducendo violazione dell’art. 348 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile il proprio appello contro la decisione del Giudice di pace,poichè aveva depositato l’atto di impugnazione dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 165 cod.proc.civ.: senza considerare che il ritardo era dovuto unicamente a responsabilità dell’ufficio unico notifiche presso la Corte di appello di Napoli che prima lo aveva smarrito, e poi lo aveva restituito dopo lo spirare di detto termine.Il ricorso è infondato.E’ pacifico in punto di fatto, essendo stato dedotto anche dal ricorrente, che egli ha compiuto l’ultima delle notificazioni dell’atto di appello alle controparti in data 13 marzo 2003, a mezzo posta (pag. 3 ric.); sicchè per il combinato disposto degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., ult. comma, l’originale della citazione doveva essere inserito nel proprio fascicolo entro e non oltre il 23 marzo 2003. Laddove la sentenza impugnata ha accertato che il deposito è avvenuto soltanto alla prima udienza del 29 aprile 2003, allorquando dunque il termine perentorio di 10 giorni concesso dal menzionato art. 165 c.p.c., era ampiamente decorso.Del tutto correttamente ha pertanto dichiarato improcedibile l’appello in applicazione dell’art. 348, cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54 - il quale ha apportato alla disciplina dell’istituto una modifica ispirata al “favor” per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nel segno dell’accelerazione dell’attività processuale, disponendo che la mancata costituzione in termini dell’appellante (da effettuarsi, ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., depositando la nota di iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo entro dieci giorni dall’appello o entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini), determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello.Il ricorrente, senza contestare l’esistenza e l’applicabilità di detta normativa, nella sostanza ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ. deducendo che il ritardo nel deposito della citazione in appello era dovuto allo smarrimento dell’atto da parte degli ufficiali giudiziari che lo avevano rinvenuto soltanto in data 14 aprile 2003, come da relativa attestazione prodotta già nel giudizio di appello.Ma la richiesta non può essere condivisa avendo questa Corte ripetutamente affermato che la disciplina della rimessione in termini - in particolare quella dell’art. 184 bis cod. proc. civ. - concerne solo la fase istruttoria del procedimento e non la proposizione delle impugnazioni; ed è perciò applicabile a tutte le decadenze verificatesi in relazione alle attività che le parti debbono compiere entro la prima udienza di trattazione, ovvero a quella fissata a norma dell’art. 184 cod. proc. civ.: e,comunque alle sole decadenze dai poteri processuali della parte interni al giudizio di primo grado ma non anche alle decadenze relative ai poteri processuali esterni a tali giudizi, quali quelle derivanti dal decorso dei termini per la proposizione dell’azione o dell’impugnazione (Cass. 5474/2006; 888/2006; 7612/2004).D’altra parte, pur sussistendo nel nostro ordinamento processuale civile, norme particolari che, specialmente in alcuni procedimenti speciali, prevedono l’ipotesi dell’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore (così, l’art. 294 c.p.c., commi 1 e 2, in relazione al contumace, la cui costituzione in giudizio sia stata impedita da causa a lui non imputabile; l’art. 668 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione dopo la sentenza n. 89 del 1972 della Corte Costituzionale, in relazione all’intimato che provi di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione di licenza o di sfratto o di non essere potuto comparire all’udienza, per caso fortuito o forza maggiore è consentita l’opposizione dopo la convalida; l’art. 650 c.c., comma 1, ecc.), tuttavia, manca una norma generale che dia rilevanza al caso fortuito o alla forza maggiore come causa impeditiva della decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio per il compimento delle attività necessarie all’introduzione di quello di appello e alla sua prosecuzione ratti vita per le quali vige tuttora la regola della improrogabilità e della impossibilità di sanatoria dei termini perentori disposta dall’art. 153 cod. proc. civ..Siffatta regola, è peraltro ribadita dall’art. 155 cod. proc. civ., ultimo comma, - secondo cui la scadenza di un termine, ove cada in giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo - che tale proroga consente soltanto con riguardo al tipo di termine ivi espressamente menzionato, e non anche in relazione al tipo di evento che legittima la proroga; nonchè per quanto qui interessa, dal D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437, che la prevede altresì, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari per eventi eccezionali, da determinarsi esclusivamente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, - D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437: nei cui concetti rientrano circostanze straordinarie, generali ed oggettivamente riscontrabili, che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari e dei servizi ausiliari a questi connessi, e non, quindi, i casi fortuiti che impediscano ad un singolo ufficiale giudiziario di svolgere operazioni affidategli in relazione ad un determinato atto, quale la notificazione di un atto.Il collegio deve allora ribadire che nel processo civile, l’imputabilità dei termini perentori è posta a garanzia di una parità di difesa, sia cioè per la parte che debba svolgere una determinata attività processuale in un termine perentorio (sia esso legale che giudiziale) che anche per l’altra parte, e più in generale per le esigenze dello svolgimento di un processo in congrui termini, tali da garantire la certezza delle situazioni giuridiche coinvolte. Ed in particolare, per quanto concerne il sistema delle impugnazioni contro le sentenze emanate a seguito di cognizione piena, che il legislatore ha inteso mantenere fermo il principio della immutabilità dei termini perentori, escludendo gli istituti del “caso fortuito o della forza maggiore” quale causa particolare di sospensione dei termini di impugnazione: infatti, all’infuori delle previsioni legislative - sospensione generale dei termini processuali nel periodo feriale (L. 7 ottobre 1969 n. 742) e proroga dei termini di decadenza (D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 437), ha previsto soltanto, in relazione all’impugnazione proposta dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’ipotesi della non applicabilità della decadenza “quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.” (art. 327 c.p.c., comma 2). Mentre in ogni altra ipotesi le conseguenze negative della tardiva notificazione o costituzione, sia essa dovuta ad attività della parte che deve provvedere alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ovvero ad attività propriamente dell’ufficiale giudiziario notificatore, ricadono sulla parte tenuta a provvedervi: trattandosi di un processo di operazioni progressive unitario,da compiersi nel prefissato congruo termine, che è posto anche nell’interesse dell’altra parte ai fini della acquisizione della certezza del passaggio in giudicato delle sentenze non tempestivamente impugnate.Per tale ragione non è invocabile il principio ripetutamente enunciato da questa Corte che nell’ipotesi di omessa produzione della copia completa della sentenza appellata non riconducibile a comportamento colposo dell’appellante, la sanzione dell’improcedibilità può legittimamente irrogarsi soltanto se all’incompletezza della copia prodotta costui non abbia ovviato producendo tempestivamente, e comunque, nel termine a tal fine assegnatogli dal giudice altra copia autentica ed integrale della sentenza impugnata (Cass. 16938/2006; 7519/2001; 12365/1992): in quanto tale ipotesi non attiene al principio del contraddittorio, ma al rapporto parte-giudice, essendo in particolare riconducibile all’insopprimibile esigenza che chi invoca i poteri di controllo e riesame del giudice d’appello sia tenuto a fornirgli gli elementi conoscitivi indispensabili per l’esercizio in concreto di tali poteri; per cui numerose decisioni di questa Corte, ormai lontane nel tempo (Cass. 1904/1949; 852/1956; 939/1962), nonchè parte della dottrina e della giurisprudenza di merito hanno ritenuto che bastasse che l’appellante costituito pur senza inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, questa avesse prodotto prima del passaggio della causa in decisione. D’altra parte in tale peculiare fattispecie la mancata declaratoria dell’improcedibilità ed il dovere del giudice di accordare un termine si fondano sul presupposto qui non ricorrente che gli obblighi di diligenza ed accortezza che, in ordine all’assolvimento dell’onere di produzione di copia della sentenza impugnata, gravano sull’appellante, non possono estendersi, oltre i limiti del giusto e del ragionevole, fino a comprendere la verifica dell’autenticità - e perciò anche della completezza - di detta copia, allorchè tale autenticità sia stata attestata dal pubblico ufficiale che, quale depositario e custode dell’originale, abbia provveduto al rilascio della copia medesima.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della soc. Assid in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre IVA e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008