La S.C. - riprendendo le indicazioni della sent. n. 5837 del 2007 (rv. 595648) - ha affermato che, nel caso di parcheggio di un’auto in un piazzale gestito da ditta privata, si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Ne consegue responsabilità del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’esposizione di un cartello affisso all’ingresso del parcheggio, con cui la ditta rappresenta di non rispondere del furto totale o parziale delle auto. Trattasi, infatti, in tale caso di una clausola di esclusione della responsabilità di carattere vessatorio, perciò inefficace se non sia approvata specificamente per iscritto.
Testo Completo:
Sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore G. Federico)
Testo Completo:
Sentenza n. 1957 del 27 gennaio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente M. Fantacchiotti, Relatore G. Federico)