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lunedì 15 dicembre 2008

CONTRATTI - DEPOSITO – RESPONSABILITÀ DELL’ALBERGATORE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO AI SENSI DELL’ART. 1783 COD. CIV. - DETERMINAZIONE DEL “QUANTUM”

In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, la Cassazione ha affermato che il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica previsione normativa in tale senso, e che, qualora non si avvalga di tale facoltà, il cliente corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall’art. 1783 cod. civ., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'art. 1785 bis cod. civ.. I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che la determinazione del “quantum”, in caso di applicazione della norma di cui all’art. 1783 cod. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento entro il limite massimo fissato dall’ultimo comma dell’articolo da ultimo citato.

Testo Completo:
Sentenza n. 28812 del 5 dicembre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente e Relatore C. Filadoro)