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martedì 18 novembre 2008

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - ACCORDI DI SCHENGEN - SEGNALAZIONE A CARICO DI EXTRACOMUNITARIO - VISTO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

É illegittimo il rifiuto del visto per ricongiungimento familiare ad un cittadino extracomunitario coniuge di un cittadino italiano, motivato con esclusivo riferimento all’esistenza di una segnalazione a suo carico ai fini della non ammissione entro lo spazio Schengen, in difetto della preliminare verifica se la sua presenza nel territorio nazionale possa costituire una minaccia effettiva, attuale e grave per gli interessi fondamentali della collettività. Ha avvertito peraltro la S.C. che il cittadino extracomunitario, il quale intenda conseguire la tutela ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1988 – la cui applicazione nei confronti di cittadini extracomunitari coniugi di cittadini italiani si giustifica in forza delle disposizioni speciali che disciplinano gli accordi di Schengen e l’istituto della segnalazione –, non può limitarsi a dedurre la mera illegittimità del provvedimento di diniego ma ha l’onere quantomeno di allegare l’ininfluenza delle ragioni di detta segnalazione ai fini della richiesta di visto.

Testo Completo:
Sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore S. Petitti)