Con sentenza n. 25978/2008 la Corte di cassazione ha affermato che, in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento poi revocata, il fallito è ammesso a chiedere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non soltanto se detta sentenza venga revocata per mancanza dei presupposti, ma anche se - come nella specie - essa sia dichiarata nulla per inosservanza di norme processuali. Tale danno è da configurarsi come esistente "in re ipsa", per il solo fatto della privazione della disponibilità dell'azienda, senza necessità di prova da parte del danneggiato (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria per mancanza di prova).
Testo Completo:
Sentenza n. 25978 del 29 ottobre 2008(Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio, Relatore G. Salme')
Testo Completo:
Sentenza n. 25978 del 29 ottobre 2008(Sezione Prima Civile, Presidente G. Losavio, Relatore G. Salme')