PROFESSIONI – AVVOCATI – SANZIONE DISCIPLINARE DELLA CANCELLAZIONE DALL’ALBO – TERMINE MINIMO PER LA REISCRIZIONE
Sentenza n. 11853 del 12 maggio 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci)
Sentenza n. 11853 del 12 maggio 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore E. Migliucci)
Con riferimento alla reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non è applicabile in via analogica la norma (art. 47 r.d.l. n. 1578 del 1933) che prevede il decorso di cinque anni dal diverso provvedimento della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata, previsto per l’iscrizione all’albo (art. 17 dello stesso testo legislativo).
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