DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI CONTRO LA PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
SOTTRAZIONE DI MINORI ALLA CUSTODIA GENITORIALE AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE - SUSSISTENZA DELL'IPOTESI CRIMINOSA - FATTISPECIE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che sussiste l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 cod. pen. e non quella di cui all’art. 574 cod. pen., qualora, mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta, l'infans o l'amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978, rv. 138038, la S.C. ha ritenuto di poter configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, rilevando che, persino nel caso di infanti, la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 cod. pen. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dal’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
Testo Completo: Sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 - depositata il 30 dicembre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)
SOTTRAZIONE DI MINORI ALLA CUSTODIA GENITORIALE AL FINE DI CONSEGUIRE UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE - SUSSISTENZA DELL'IPOTESI CRIMINOSA - FATTISPECIE Con la decisione in esame la Corte ha affermato che sussiste l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 cod. pen. e non quella di cui all’art. 574 cod. pen., qualora, mediante una abductio o una ritenzione violenta o fraudolenta, l'infans o l'amens siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattività allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, riprendendo il lontano precedente rappresentato da Sez. I, n. 2189/1978, rv. 138038, la S.C. ha ritenuto di poter configurare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione anche nei confronti di un bambino di cinque mesi, rilevando che, persino nel caso di infanti, la qualità di incapace rivestita dalla vittima non possa impedire la tutela apprestata dall’art. 630 cod. pen. in quanto detta norma è diretta a preservare la libertà personale del soggetto la cui inviolabilità è stabilita dall’art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall’art. 574 c.p. risulta introdotto dal’ordinamento al solo fine di tutelare la potestà genitoriale, come è dimostrato dalla sua collocazione normativa).
Testo Completo: Sentenza n. 48744 del 6 dicembre 2011 - depositata il 30 dicembre 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)