IMPUGNAZIONI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - RIPROPOSIZIONE CON RICORSO INCIDENTALE DI QUESTIONE ASSORBITA - FUNZIONE RESCISSORIA – PORTATA
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perche' rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, puo' decidere la questione purche' su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non piu' soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO – PORTATA - ATTRIBUZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI BENEFICIO NEGATO DA ACCORDO COLLETTIVO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE
La Corte ha precisato la portata del principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, escludendo che i contratti individuali di lavoro possano attribuire al singolo lavoratore un beneficio negato dal contratto collettivo per l'intera categoria di lavoratori.
Testo Completo: Sentenza n. 5139 del 3 marzo 2011
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore A. Filabozzi)
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Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perche' rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, puo' decidere la questione purche' su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ, come modificato dall'art. 12 della legge n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non piu' soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
IMPIEGO PUBBLICO - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO – PORTATA - ATTRIBUZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI BENEFICIO NEGATO DA ACCORDO COLLETTIVO – POSSIBILITÀ – ESCLUSIONE
La Corte ha precisato la portata del principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, escludendo che i contratti individuali di lavoro possano attribuire al singolo lavoratore un beneficio negato dal contratto collettivo per l'intera categoria di lavoratori.
Testo Completo: Sentenza n. 5139 del 3 marzo 2011
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore A. Filabozzi)
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