REATO - MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE - UTILIZZAZIONE DI MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA - INSUSSISTENZA
La Corte di Cassazione ha puntualizzato che la disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. – la quale punisce la molestia e il disturbo arrecati con il mezzo del telefono o altri analoghi mezzi di comunicazione – non può essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendere l’invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario, condotta non prevista dalla legge come reato.
Testo Completo: Sentenza n. 24510 del 17 giugno 2010 – depositata il 30 giugno 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio)
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La Corte di Cassazione ha puntualizzato che la disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. – la quale punisce la molestia e il disturbo arrecati con il mezzo del telefono o altri analoghi mezzi di comunicazione – non può essere interpretata estensivamente in modo da ricomprendere l’invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario, condotta non prevista dalla legge come reato.
Testo Completo: Sentenza n. 24510 del 17 giugno 2010 – depositata il 30 giugno 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Vecchio)
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