COMPETENZA – PROCEDIMENTO IN CUI IL MAGISTRATO E’ PERSONA OFFESA – GIUDIZIO DI RINVIO – ART. 627 C.P.P. E ART. 11 C.P.P . – CRITERI DI APPLICAZIONE
Sentenza n. 17807 del 2 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Nel caso in cui la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale un magistrato risulti persona offesa, individui il giudice competente non essendo a conoscenza del fatto che nel frattempo il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte di appello individuata quale giudice del rinvio, deve comunque trovare applicazione l’art. 11 c.p.p., norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice. Il mancato coordinamento tra l’art. 627 e l’art. 11 c.p.p. non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre una eccezione, normativamente prevista, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio.
Nel caso in cui la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza relativa al procedimento nel quale un magistrato risulti persona offesa, individui il giudice competente non essendo a conoscenza del fatto che nel frattempo il magistrato stesso era stato trasferito in un ufficio giudiziario del distretto della corte di appello individuata quale giudice del rinvio, deve comunque trovare applicazione l’art. 11 c.p.p., norma che intende garantire i basilari valori di imparzialità, trasparenza e terzietà del giudice. Il mancato coordinamento tra l’art. 627 e l’art. 11 c.p.p. non è di ostacolo ad una interpretazione sistematica e logica che consenta di introdurre una eccezione, normativamente prevista, alla regola attributiva di competenza per il giudizio di rinvio.