NOTIFICAZIONI – IMPUTATO NON DETENUTO – SUCCESSIVE ALLA PRIMA – CONSEGNA AL DIFENSORE DI FIDUCIA – PREVALENZA SU DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO – ESCLUSIONE -
Sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008 - depositata il 15 maggio 2008
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore. (v. anche C. cost., sent. n. 136 del 2008)
Le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, devono essere eseguite mediante consegna di copia al difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, c.p.p. sempre che l’imputato non abbia dichiarato o eletto domicilio. La facoltà di dichiarare o eleggere domicilio, peraltro, può essere esercitata anche dopo la nomina del difensore di fiducia ed ha l’effetto di impedire il ricorso alla notificazione per mezzo di consegna di copia al difensore. (v. anche C. cost., sent. n. 136 del 2008)