Sentenza n. 10706 del 24 aprile 2008
LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può legittimare il licenziamento sia nel caso in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia se la stessa attività, valutata ex ante, possa pregiudicare la guarigione ed il rientro del lavoratore in servizio.
Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può legittimare il licenziamento sia nel caso in cui l’attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, sia se la stessa attività, valutata ex ante, possa pregiudicare la guarigione ed il rientro del lavoratore in servizio.