Sentenza n. 10575 del 23 aprile 2008
FAMIGLIA - DIVORZIO - QUOTA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge del defunto rileva solo la durata legale del matrimonio, e non la reale durata della convivenza familiare e del rapporto affettivo. E’ irrilevante a questi fini che l’ex coniuge, per tutta la durata della separazione, abbia convissuto con un terzo.
Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed ex coniuge del defunto rileva solo la durata legale del matrimonio, e non la reale durata della convivenza familiare e del rapporto affettivo. E’ irrilevante a questi fini che l’ex coniuge, per tutta la durata della separazione, abbia convissuto con un terzo.