ESECUZIONE E ORDINAMENTO PENITENZIARIO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - ALTRE COMPETENZE (ART. 676 COD. PROC. PEN.) - ORDINE DI DEMOLIZIONE - ESCLUSIONE - RAGIONI Sentenza n. 17858 del 25 marzo 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale il G.E. adito ex art. 676 cod. proc. pen. aveva respinto una richiesta di dissequestro di un manufatto abusivo contestualmente accogliendo la richiesta del P.M. di ordinarne la demolizione, la Corte, dopo aver ricordato che, per giurisprudenza consolidata, l’omissione di tale ordine da parte del giudice di merito non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.) e che la demolizione non disposta con la sentenza non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva, ha innovativamente affermato che l’elencazione delle “altre competenze” del G.E. indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. deve intendersi tassativa, sicché non rientra in queste ultime la facoltà di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni.