DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PENA ACCESSORIA DELL'INTERDIZIONE DAI PP.UU. PREVISTA DALL'ART. 6 DELLA L. N. 75 DEL 1958 - ESTENSIBILITA' AL DELITTO DI PROSTITUZIONE MINORILE - RAGIONI
Sentenza n. 17844 dell'8 febbraio 2008 - depositata il 5 maggio 2008
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era stata applicata all’imputato in sede di patteggiamento in appello la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e della curatela, la Corte, soffermandosi sui rapporti tra la pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. prevista dall’art. 6 della L. n. 75 del 1958 e il delitto di prostituzione minorile, operando una interpretazione sistematica, ha affermato che la pena accessoria prevista dal richiamato art. 6 si applica anche a tale ultimo delitto (art. 600 bis cod. pen.), in quanto il medesimo costituisce una ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 della L. n. 75 del 1958, allorché il fatto sia commesso ai danni di una persona minore, fatto prima sanzionato dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2 della L. n. 75 del 1958.
Con la decisione in esame, in una fattispecie nella quale era stata applicata all’imputato in sede di patteggiamento in appello la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio della tutela e della curatela, la Corte, soffermandosi sui rapporti tra la pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. prevista dall’art. 6 della L. n. 75 del 1958 e il delitto di prostituzione minorile, operando una interpretazione sistematica, ha affermato che la pena accessoria prevista dal richiamato art. 6 si applica anche a tale ultimo delitto (art. 600 bis cod. pen.), in quanto il medesimo costituisce una ipotesi speciale ed aggravata del reato di induzione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 della L. n. 75 del 1958, allorché il fatto sia commesso ai danni di una persona minore, fatto prima sanzionato dagli artt. 3 e 4, comma primo, n. 2 della L. n. 75 del 1958.