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mercoledì 10 giugno 2015

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA - DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA CONTRO LA PERSONA - AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – APPLICABILITÀ.

La S.C. ha affermato che l’art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale per i delitti commessi con violenza contro la persona l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del P.M., è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace.


Presidente: G. Lapalorcia
Relatore: F. Lignola

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA - DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA CONTRO LA PERSONA - AVVISO DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE ALLA PERSONA OFFESA – NECESSITÀ - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE – APPLICABILITÀ.

Sentenza n. 22991 ud. 02/03/2015 - deposito del 28/05/2015