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martedì 26 maggio 2015

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI – TERMINE RELATIVO ALLA FASE DELLE INDAGINI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE – DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 416 BIS O AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DA TALE ARTICOLO – TERMINE ANNUALE – APPLICABILITÀ ANCHE AI DELITTI TENTATI, SE PUNITI CON PENA SUPERIORE AI SEI ANNI - SUSSISTENZA.

In tema di durata massima della custodia cautelare, la Seconda sezione della Corte di cassazione ha affermato che il termine di un anno, previsto per la fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare qualora si proceda per i delitti commessi per agevolare l’attività delle associazioni di stampo mafioso o comunque avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., si applica anche ai delitti tentati, sempre che la legge ne preveda la punizione con la reclusione superiore nel massimo a sei anni.


Presidente: M. Gentile
Relatore: L. G. Lombardo



TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE MISURE CAUTELARI – TERMINE RELATIVO ALLA FASE DELLE INDAGINI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE – DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 416 BIS O AL FINE DI AGEVOLARE L’ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DA TALE ARTICOLO – TERMINE ANNUALE – APPLICABILITÀ ANCHE AI DELITTI TENTATI, SE PUNITI CON PENA SUPERIORE AI SEI ANNI - SUSSISTENZA.

Sentenza n. 21394 ud. 15/04/2015 - deposito del 21/05/2015