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venerdì 8 maggio 2015

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI – AZIONE DEL CURATORE – MANCATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ – DETERMINAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA TRA PASSIVO ACCERTATO E ATTIVO LIQUIDATO – RILEVANZA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma secondo, legge fallim., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, che integra solo un parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso a tale criterio sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, che l’attore abbia indicato le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.


Presidente: L.A. Rovelli
Relatore: R. Rordorf



SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI – RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI – AZIONE DEL CURATORE – MANCATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ – DETERMINAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZA TRA PASSIVO ACCERTATO E ATTIVO LIQUIDATO – RILEVANZA - CRITERIO DI LIQUIDAZIONE EQUITATIVA.

Sentenza n. 9100 del 06/05/2015