Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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sabato 12 aprile 2014

PROVA TESTIMONIALE - OGGETTO - INATTENDIBILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.

PROVA TESTIMONIALE - OGGETTO - INATTENDIBILITÀ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO - AMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE – FONDAMENTO.
E’ inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’inattendibilità del CTU, venendo in rilievo l’affidabilità personale del consulente soltanto come sintomo della sua carenza di imparzialità, da far valere mediante procedimento di ricusazione.
 
Testo Completo:
Sentenza n. 8406 del 10 aprile 2014
(Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore E. Vincenti)

IMPUGNAZIONI CIVILI - COSTITUZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO DI INIBITORIA EX ART. 351 COD.PROC. CIV. - CONSEGUENZE - AUTOMATICA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - COSTITUZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO DI INIBITORIA EX ART. 351 COD.PROC. CIV. - CONSEGUENZE - AUTOMATICA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - ESCLUSIONE
La costituzione della parte nella fase inibitoria dell’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, di cui all’art. 351 cod. proc. civ., non implica, di per sé, l’automatica costituzione anche nel distinto giudizio sul merito dell’appello.
 
Testo Completo:Sentenza 8 aprile 2014, n. 8150
(Terza Sezione Civile, Presidente A. Amatucci, Relatore F.M. Cirillo)

TRIBUTI - CONDONO FISCALE . ART. 12 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - RUOLI EMESSI PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO DA DIPENDENTE CONDANNATO PER DANNO ERARIALE - APPLICABILITA'

TRIBUTI - CONDONO FISCALE . ART. 12 DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002 - RUOLI EMESSI PER LA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE ALLO STATO DA DIPENDENTE CONDANNATO PER DANNO ERARIALE - APPLICABILITA'
La Suprema Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla relativa questione, ha stabilito che la speciale procedura prevista dall’art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, è applicabile anche ai ruoli emessi per la riscossione di somme dovute allo Stato da dipendente condannato dalla Corte dei conti per danno erariale.
 
Testo Completo:Sentenza 9 aprile 2014, n. 8303
(Sezione Quinta Tributaria, Presidente C. Di Iasi, Estensore A. M. Perrino)

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE


SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2014, la Corte di cassazione, in un procedimento relativo al reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommessa, ed avendo riguardo alla disciplina relativa alle concessioni per l’esercizio di scommesse sportive introdotta dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha:
a) disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione degli artt. 49 e ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se gli stessi ostano a che venga bandita una gara riguardante concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in precedenza, eventualmente al fine di allineare le scadenze temporali dei diversi rapporti concessori, ed ancora a che sia prevista una cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni di proprietà dei beneficiari delle nuove concessioni, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione dell’attività;
b) dichiarato manifestamente infondati i profili di prospettata incompatibilità della nuova disciplina – nelle parti attinenti alla mancata revoca delle precedenti concessioni, alla previsione di cause di revoca, sospensione e decadenza delle concessioni, alla regola dell’esclusività della raccolta dei giuochi pubblici in capo ai nuovi concessionari, e al divieto di cessione della titolarità della concessione – con i principi posti dai citati artt. 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 15181 del 5 febbraio 2014 - depositata il 3 aprile 2014
(Terza Sezione Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Andreazza)

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA

SENTENZA – REDAZIONE NON IMMEDIATA DEI MOTIVI –PROROGA DEL TERMINE DI DEPOSITO – COMUNICAZIONE ALLE PARTI - IMPUGNAZIONE – DECORRENZA
- PROVE – DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA – FORME DI DOCUMENTAZIONE PRESCRITTE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
Con sentenza del 28.2.2014 la Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che:
a) nel caso in cui i termini per la redazione della sentenza indicati nel dispositivo ex art. 544, comma terzo, cod. proc. pen. siano stati prorogati ai sensi dell’art. 154 comma 4-bis disp. att. cod. proc. pen., il relativo provvedimento deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo e i termini per l’impugnazione decorrono dalla scadenza del termine come prorogato;
b) il verbale illustrativo della collaborazione deve essere sempre redatto con le particolari forme di documentazione prescritte dall’art. 141–bis cod. proc. pen. (ripresa fonografica o audiovisiva), quale che sia lo status libertatis del collaboratore, precisando che la violazione di dette forme determina l’inutilizzabilità delle dichiarazioni che rileva in sede di giudizio limitatamente all’aspetto delle eventuali contestazioni intervenute nel primo grado del giudizio di merito e nel secondo grado, ove si sia proceduto a pertinente rinnovazione parziale del dibattimento.
 
Testo Completo:Sentenza n. 15477 del 28 febbraio 2014, depositata il 7 aprile 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - SEQUESTRO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - SEQUESTRO FUNZIONALE ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE
- STIMA DEI BENI SEQUESTRATI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DELLA CAUTELA - CRITERI - VALORE NOMINALE DEL BENE - ESCLUSIONE - VALORE REALE DEL BENE - APPLICABILITA'
Con sentenza del 9 gennaio 2014, la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il giudice deve fare riferimento al valore di mercato del bene nel momento in cui il sequestro viene disposto e non al valore nominale del bene medesimo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del Tribunale, che, nel determinare il valore dei beni in sequestro, si era ancorata al criterio formale legato al valore nominale del capitale sociale e al valore catastale degli immobili).
 
Testo Completo:Sentenza n. 15807 del 9 gennaio 2014 - depositata l’8 aprile 2014(Sezione Sesta Penale, Presidente De Roberto, Relatore G. Fidelbo)

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE

FAMIGLIA - SEPARAZIONE CONIUGI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA ACCESSORIA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - FIGLI RESIDENTI IN ALTRO PAESE CE
- GIURISDIZIONE SULLA DOMANDA DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - CRITERI - REGOLAMENTO CE N. 2201/2003 DEL 27 NOVEMBRE 2003 E L'ART. 3, LETT. C) E D) DEL REGOLAMENTO CE N. 4/2009 DEL 18 DICEMBRE 2008 - INTERPRETAZIONE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
Le Sezioni Unite, a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, hanno rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione la pronuncia sulla questione pregiudiziale concernente l’interpretazione e il rapporto tra l’art. 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 e l’art 3, lett. c) e d) del Regolamento CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 e, dunque, se la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale pende il giudizio sulla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero se debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del citato art. 3.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria 7 aprile 2014, n. 8049
(Sezioni Unite Civili, Presidente M. Adamo, Relatore C. Piccininni)

RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSO ESAME EX ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. NOVELLATO DAL D.L. N. 83 DEL 2012 – RILEVANZA – CONDIZIONI

RICORSO PER CASSAZIONE - OMESSO ESAME EX ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. NOVELLATO DAL D.L. N. 83 DEL 2012 – RILEVANZA – CONDIZIONI
L’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, prevede, quale specifico vizio denunciabile per cassazione, l’omesso esame di un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato discusso tra le parti e abbia carattere decisivo, sicché il ricorrente deve indicare tale fatto storico, il “dato” da cui risulti esistente, il “come” e il “quando” esso sia stato discusso e la sua “decisività”, fermo che non rileva l’omesso esame di elementi istruttori, se il fatto storico sia stato comunque valutato dal giudice.
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, implica la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza”.

 
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014(Sezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - RIFORMULAZIONE DELL’ART. 360, N. 5, COD. PROC. CIV. AD OPERA DEL D.L. N. 83 DEL 2012 – PORTATA SISTEMATICA – INDIVIDUAZIONE
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, implica la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza e si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione, non avendo più rilievo il mero difetto di “sufficienza”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014
(Sezioni Unite Civili, Presidente L.A. Rovelli, Relatore R. Botta)

RICORSO PER CASSAZIONE - NOVELLA EX ART. 54 DEL D.L. N. 83 DEL 2012 SUL RICORSO PER CASSAZIONE – AMBITO APPLICATIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – INCLUSIONE

RICORSO PER CASSAZIONE - NOVELLA EX ART. 54 DEL D.L. N. 83 DEL 2012 SUL RICORSO PER CASSAZIONE – AMBITO APPLICATIVO – IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE – INCLUSIONE
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione ex art. 348 ter cod. proc. civ., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, in quanto il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità.
 
Testo Completo:Sentenza 7 aprile 2014, n. 8053
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore R. Botta)

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -
NOZIONE - SOMME PERCEPITE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE - ESCLUSIONE
Le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di “contributi e finanziamenti pubblici”, di cui all’art. 1, comma 221, della legge n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso legale, delle sanzioni civili dovute in caso di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali.
 
Testo Completo:Sentenza 7 aprile 2014, n. 8079
(Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna)

lunedì 7 aprile 2014

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE EX ART. 2941, N. 1, COD. CIV. - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE- FONDAMENTO

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE EX ART. 2941, N. 1, COD. CIV. - OPERATIVITA' - ESCLUSIONE- FONDAMENTO
In tema di diritto del coniuge beneficiario al pagamento dell’assegno di mantenimento, alla stregua di una interpretazione dell’art. 2941, n. 1, cod. civ., non letterale ma che tenga conto dell’evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale, la sospensione della prescrizione non opera nel caso di separazione personale tra coniugi.
 
Testo Completo:Sentenza del 4 aprile 2014, n. 7981
(Sezione Prima Civile, Presidente C. Carnevale - Relatore P. Campanile)

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2014, la Corte di cassazione, in un procedimento relativo al reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommessa, ed avendo riguardo alla disciplina relativa alle concessioni per l’esercizio di scommesse sportive introdotta dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha:
a) disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione degli artt. 49 e ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se gli stessi ostano a che venga bandita una gara riguardante concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in precedenza, eventualmente al fine di allineare le scadenze temporali dei diversi rapporti concessori, ed ancora a che sia prevista una cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni di proprietà dei beneficiari delle nuove concessioni, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione dell’attività;
b) dichiarato manifestamente infondati i profili di prospettata incompatibilità della nuova disciplina – nelle parti attinenti alla mancata revoca delle precedenti concessioni, alla previsione di cause di revoca, sospensione e decadenza delle concessioni, alla regola dell’esclusività della raccolta dei giuochi pubblici in capo ai nuovi concessionari, e al divieto di cessione della titolarità della concessione – con i principi posti dai citati artt. 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 15181 del 5 febbraio 2014 - depositata il 3 aprile 2014
(Terza Sezione Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Andreazza)

sabato 5 aprile 2014

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA - RICHIESTA DI RILASCIO DI BENE DETENUTO SINE TITULO DEL QUALE L'ATTORE ASSUMA DI ESSERE PROPRIETARIO SENZA CHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA'

PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA - RICHIESTA DI RILASCIO DI BENE DETENUTO SINE TITULO DEL QUALE L'ATTORE ASSUMA DI ESSERE PROPRIETARIO SENZA CHIEDERE L'ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA'
- NATURA DELL'AZIONE - RIVENDICAZIONE O AZIONE PERSONALE - CONDIZIONI - LIMITI
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio per cui le difese di carattere petitorio opposte ad un’azione di rilascio o consegna non determinano la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dall’attore come personale, la quale, peraltro, è destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene già trasmesso alla controparte in forza di un negozio come il comodato o la locazione e non può surrogare, eludendo il relativo rigoroso onere probatorio, l’azione di rivendicazione che deve essere proposta quando la domanda sia diretta ad ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo.
 
Testo Completo:Sentenza 28 marzo 2014, n. 7305
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore E. Bucciante)

COMUNITÀ EUROPEA - AMMINISTRATORI DEI PARTITI POLITICI - ESONERO DA RESPONSABILITA' EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ART. 87 DEL TRATTATO CE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE

COMUNITÀ EUROPEA - AMMINISTRATORI DEI PARTITI POLITICI - ESONERO DA RESPONSABILITA' EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 157 DEL 1999 - AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ART. 87 DEL TRATTATO CE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE


L'esonero degli amministratori dei partiti e movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto di tali organizzazioni, di cui all’art. 6 bis della legge 3 giugno 1999, n. 157, non si traduce in un aiuto di Stato, incompatibile con l'art. 87 del Trattato CE, non essendo riconducibile un partito politico all’accezione, pur ampia, di impresa assunta nell’Unione Europea.

Sentenza 1 aprile 2014, n. 7521
(Terza Sezione Civile, Presidente L. A. Russo, Relatore L. Rubino)

BORSA - ART. 56- QUATER DEL D.L. N. 69 DEL 2013 - ESTENSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE PER L'OFFERTA FUORI SEDE NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ESCLUSIONE

BORSA - ART. 56- QUATER DEL D.L. N. 69 DEL 2013 - ESTENSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE PER L'OFFERTA FUORI SEDE NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - NATURA DI NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - ESCLUSIONE
La Terza Sezione Civile ha affermato che l'art. 56-quater del d. l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale prevede che il diritto di recesso del risparmiatore per l’offerta fuori sede dei servizi di investimento si applica anche ai contratti di negoziazione di titoli per conto proprio stipulati dopo il 1° settembre 2013, non è norma di interpretazione autentica, e perciò non sana la nullità dei precedenti contratti privi dell’avviso del recesso accordato all’investitore.
 
Testo Completo:Sentenza del 3 aprile 2014, n. 7776
(Terza Sezione Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore M. Rossetti)

MISURE CAUTELARI – PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA SOLA CUSTODIA IN CARCERE – CONDANNA PER REATO CONTINUATO DI IMPUTATO RISTRETTO IN REGIME CUSTODIALE

MISURE CAUTELARI – PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA DELLA SOLA CUSTODIA IN CARCERE – CONDANNA PER REATO CONTINUATO DI IMPUTATO RISTRETTO IN REGIME CUSTODIALE
– PRESUNZIONE APPLICABILE SOLO AD UN REATO SATELLITE – POSSIBILITÀ DI ESCLUDERE LA PRESUNZIONE QUALORA IL PRESOFFERTO SUPERI L’ENTITÀ DELLA PENA INFLITTA PER DETTO REATO SATELLITE – ESCLUSIONE
La Seconda Sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora un imputato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere venga condannato per reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola predetta misura, sussistente per uno dei reati satellite ai sensi dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., resta ferma anche se il periodo già trascorso dall’imputato in regime custodiale superi l’entità della pena detentiva irrogata in sentenza per tale reato satellite.
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15093
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. Casucci, Relatore F. Fiandanese)

STUPEFACENTI – DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI “DROGHE LEGGERE” – SENTENZA N. 32 DEL 2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – EFFETTI

STUPEFACENTI – DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI “DROGHE LEGGERE” – SENTENZA N. 32 DEL 2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALE – EFFETTI
- REVIVISCENZA DEL PREVIGENTE TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIÙ FAVOREVOLE – CONSEGUENZE
La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle “droghe leggere”, ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, opera necessariamente non solo quando il giudice di merito, applicando la più rigorosa normativa dichiarata incostituzionale, abbia individuato una pena base superiore al massimo previsto dalla previgente legge più favorevole, ma anche quando abbia ritenuto di attenersi ai minimi edittali in vigore prima della dichiarazione di incostituzionalità.
 
Testo Completo:Sentenza del 20 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15152
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore G. Paoloni)

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – SOSPENSIONE CON ORDINANZA APPELLABILE DURANTE LA PENDENZA DEI TERMINI PER LA STESURA DELLA MOTIVAZIONE

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE – SOSPENSIONE CON ORDINANZA APPELLABILE DURANTE LA PENDENZA DEI TERMINI PER LA STESURA DELLA MOTIVAZIONE
– PROROGA DI DETTI TERMINI DISPOSTA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 154 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. – AUTOMATICO EFFETTO DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUSTODIA – ESCLUSIONE – EMISSIONE DI ALTRA ORDINANZA APPELLABILE DA PARTE DEL GIUDICE PROCEDENTE - NECESSITÀ
La Sesta Sezione della Corte di cassazione ha affermato che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, di cui all’art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., opera anche in relazione all’eventuale periodo di proroga di detti termini disposto – su richiesta dell’estensore - dal Presidente del tribunale o della Corte d’appello ai sensi dell’art. 154 disp. att. cod. proc. pen. purchè, dopo il provvedimento presidenziale di proroga, il giudice procedente emetta un’ulteriore ordinanza appellabile di sospensione dei termini di custodia, ai sensi dell’art. 304, comma primo, cod. proc. pen..
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014 - depositata 2 aprile 2014, n. 15162
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. de Roberto, Relatore A. Petruzzellis)

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
- LIMITI DI DURATA - RINVIO DELL'UDIENZA OTTENUTO DAL DIFENSORE PER CONTEMPORANEO ALTRO IMPEGNO PROFESSIONALE - APPLICABILITA' - AMMISSIBILITA' - CONSEGUENZE
Con sentenza depositata il 6 marzo 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione, in consapevole contrasto con il diverso orientamento formatosi in materia (Sez. I 44609/08 Rv 242042; Sez. II 17344/11 Rv 250076), ha affermato che l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato dall'ordinamento con il diritto al rinvio dell'udienza, costituisce un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva, di talché l’udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore, dovendosi applicare la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.
 
Testo Completo:Sentenza n. 10926 del 18 dicembre 2013, depositata il 6 marzo 2014 
(Quarta Sezione Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore G. Grasso)

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - IN GENERE - DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - OMESSO INTERROGATORIO SU ALCUNI DEI FATTI OGGETTO DELLE IMPUTAZIONI
- SINDACATO DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - POSSIBILITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - ABNORMITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE
Con sentenza emessa il 20 gennaio 2014, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato, in tema di giudizio immediato, che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui non sia da questi dimostrato che il previo interrogatorio dell’imputato è stato assunto su tutti i fatti storici contestati, indipendentemente dal loro inquadramento giuridico. (In fattispecie in cui il giudizio immediato aveva ad oggetto più imputazioni e l’interrogatorio dell’imputato era stato omesso per i reati per i quali il giudice delle indagini preliminari non aveva accolto la richiesta di misura cautelare).
 
Testo Completo:Sentenza n. 14740 del 20 gennaio 2014 - depositata il 28 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore A. Settembre)

PREVIDENZA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE - ESTENSIBILITA', AL CREDITO ACCESSORIO, DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE RIFERITI AL CREDITO PRINCIPALE

PREVIDENZA - OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI - SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE - ESTENSIBILITA', AL CREDITO ACCESSORIO, DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE RIFERITI AL CREDITO PRINCIPALE
La Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l'omesso o ritardato pagamento dell'obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest’ultima, con particolare riferimento alla possibilità di estendere al credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale.
 
Testo Completo:Ordinanza 1° aprile 2014, n. 7569
(Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna)

TRIBUTI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAINS - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - AZIONI - USUFRUTTO DEI GENITORI - INCLUSIONE

TRIBUTI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAINS - PARTECIPAZIONE QUALIFICATA - AZIONI - USUFRUTTO DEI GENITORI - INCLUSIONE
In tema di plusvalenze di cui alla lett. c, comma 1, dell’art. 81 (ora 67) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la cessione delle azioni delle quali il genitore è proprietario non può essere tenuta distinta da quella delle azioni del figlio minore, su cui il genitore esercita l’usufrutto legale, ai fini della configurabilità della partecipazione societaria qualificata.
 
Testo Completo:Sentenza del 19 marzo 2014, n. 6360
(Sezione Tributaria, Presidente A. Cappabianca, Estensore A. Greco)

TRIBUTI - ACCORDO SULLA RENDITA CATASTALE CONTENUTO IN UN VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - MODIFICABILITA' - CONDIZIONI

TRIBUTI - ACCORDO SULLA RENDITA CATASTALE CONTENUTO IN UN VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - MODIFICABILITA' - CONDIZIONI
La possibilità di modificare l’accordo in ordine alla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale non è preclusa qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di quell’accordo che giustifichi il riesame della situazione.
 
Testo Completo:Sentenza 25 marzo 2014, n. 7057
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  M. Meloni)

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -
ART. 19, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - INTERPRETAZIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE TRIBUTARIO, IN ASSENZA DI SPECIFICA DOMANDA O PREVISIONE DI LEGGE CHE RICHIEDA UN ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO, DI PROCEDERE ALLA RICOGNIZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO "INCIDENTER TANTUM" - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Tributaria, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità, o meno, di interpretare l’art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che, laddove non obbliga ad impugnare l’atto presupposto, dovrebbe consentire al giudice tributario, quando manchi una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato circa la pregiudiziale legittimità dell’atto prodromico e non vi sia una specifica legge che un tale giudicato imponga, una ricognizione dell’atto presupposto “incidenter tantum”, senza che da ciò debba farsi discendere alcun fittizio effetto di definitività di un atto presupposto mai notificato.
 
Testo Completo:Ordinanza 26 marzo 2014, n. 7033
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  E. Bruschetta)

TRIBUTI - IVA - ATTO DI ASSEGNAZIONE DI AREA, UBICATA IN ZONA INDUSTRIALE, PRECEDENTEMENTE ACQUISITA DA UN COMUNE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONCLUSASI CON ACCORDO BONARIO DI VENDITA

TRIBUTI - IVA - ATTO DI ASSEGNAZIONE DI AREA, UBICATA IN ZONA INDUSTRIALE, PRECEDENTEMENTE ACQUISITA DA UN COMUNE A SEGUITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA CONCLUSASI CON ACCORDO BONARIO DI VENDITA
- ASSOGGETTABILITA' ALLA SUDDETTA IMPOSTA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO
L’atto di assegnazione di un’area, ubicata in zona industriale (PIP), precedentemente acquistata dal Comune a seguito di procedura espropriativa conclusasi con un accordo bonario di vendita, non è assoggettabile ad IVA, trattandosi comunque di atto posto in essere da un ente pubblico al fine istituzionale della realizzazione della suddetta zona, e, quindi, di imperio e al di fuori di qualsiasi attività di impresa.
 
Testo Completo:Sentenza 28 marzo 2014, n. 7339
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  E. Bruschetta)

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che, in tema di determinazione del compenso che il condannato deve rifondere per le prestazioni del patrono di parte civile, il giudice, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’art. 9, comma primo del d.l. n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 e fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
(Nel caso di specie è stata annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, la statuizione del giudice di merito che aveva determinato l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza distinguere gli onorari dovuti per le diverse fasi del procedimento e senza indicare le modalità di calcolo praticate, pervenendo a un risultato globale sensibilmente inferiore ai valori medi indicati dalla Tabella B del d.m. sopra citato).

Sentenza n. 14335 del 12 febbraio 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore L. Pistorelli)

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960

DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA – REATI ELETTORALI – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –ART. 100, TERZO COMMA DEL D.P.R. N. 570 DEL 1960
– ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE N. 62 DEL 2004 DICHIARATA CON SENTENZA N. 294 DEL 2006 – CONSEGUENZE - PRESCRIZIONE – TERMINE BIENNALE EX ART. 100 DEL D.P.R. CIT. – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che la condotta del pubblico ufficiale che autentichi falsamente le sottoscrizioni di elettori di una lista di candidati integra il delitto previsto dall’art. 90, comma secondo del d.P.R. n. 570 del 1960 (cd. Testo unico delle leggi elettorali), nel testo modificato dalla legge n. 61 del 2004, e non quello di cui all’art. 479 cod. pen..
Al delitto in esame è applicabile il termine ordinario di prescrizione previsto dall’art. 157 cod. pen. (sei anni, prorogabili fino a sette anni e mezzo per effetto degli atti interruttivi) e non il termine biennale previsto dall’art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 poiché detta disposizione non si riferisce all’azione penale del pubblico ministero, ma disciplina esclusivamente la decadenza della cd. azione popolare, quella che qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile con riguardo a qualunque reato previsto dall’indicato Testo Unico.
 
Testo Completo:Sentenza n. 14342 del 12 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Marasca, Relatore L. Pistorelli)

STUPEFACENTI – IPOTESI LIEVE (ART. 73, COMMA QUINTO DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990) - SENTENZA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 – EFFETTI – RETROATTIVITA’ IN MITIUS

STUPEFACENTI – IPOTESI LIEVE (ART. 73, COMMA QUINTO DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990) - SENTENZA CORTE COST. N. 32 DEL 2014 – EFFETTI – RETROATTIVITA’ IN MITIUS
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che la sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 - annullando gli artt. 4-bis e 4-vicies del d.l. n. 272 del 2005, convertito nella legge n. 49 del 2006 - ha determinato la reviviscenza della disciplina originaria dell’art. 73, comma quinto d.p.r. n. 309 del 1990 che, in materia di “droghe leggere”, prevedeva una cornice sanzionatoria (da sei mesi a quattro anni di reclusione) più mite di quella introdotta dalla normativa dichiarata incostituzionale (da uno a cinque anni di reclusione) e che perciò deve prevalere nella disciplina dei fatti commessi e giudicati sotto il vigore di quella normativa. La Corte ha chiarito che le sanzioni originariamente previste dal d.p.r. cit. prevalgono anche su quelle introdotte dalla più recente riformulazione legislativa dell’ipotesi lieve (art. 2 del d.l. n. 146 del 2013, convertito con modificazioni della legge n. 10 del 2014), posto che essa è applicabile ai soli reati commessi a partire dal 24 dicembre 2013 e le sue previsioni risultano più rigorose (da uno a cinque anni di reclusione).
 
Testo Completo:Sentenza n. 14293 del 20 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore E. Aprile)

STUPEFACENTI – ART. 80 COMMA PRIMO LETT. E) DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 – AGGRAVANTE OGGETTIVA – ART. 59, COMMA SECONDO COD. PEN. – IMPUTAZIONE A TITOLO DI COLPA - FATTISPECIE

STUPEFACENTI – ART. 80 COMMA PRIMO LETT. E) DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 – AGGRAVANTE OGGETTIVA – ART. 59, COMMA SECONDO COD. PEN. – IMPUTAZIONE A TITOLO DI COLPA - FATTISPECIE
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che l’aggravante prevista dall’art. 80, comma primo lett. e) del d.p.r. n. 309 del 1990 (sostanze stupefacenti adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva) integra una circostanza oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente, ai sensi dell’art. 59, comma secondo cod. pen., che l’agente abbia ignorato per colpa (da verificarsi in termini di prevedibilità concreta), l’esistenza dei suoi elementi costitutivi.

Sentenza n. 14295 del 20 marzo 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Ippolito, Relatore E. Aprile)

STUPEFACENTI – ART. 2 DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146 - RIFORMULAZIONE DELL’IPOTESI LIEVE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA QUINTO D.P.R. N. 309 DEL 1990

STUPEFACENTI – ART. 2 DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146 - RIFORMULAZIONE DELL’IPOTESI LIEVE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA QUINTO D.P.R. N. 309 DEL 1990
– IPOTESI DELITTUOSA AUTONOMA - ART. 2, COMMA QUARTO COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA PIU’ FAVOREVOLE –EFFETTI SULLA PRESCRIZIONE DEL REATO - RILEVANZA
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che:
- la nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73, comma quinto del d.p.r. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 d.p.r. cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto;
- ai fini dell’applicazione del principio sancito dal comma quarto dell’art. 2, devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l’incidenza del novum sulla prescrizione del reato, quando quest’ultima, in seguito all’applicazione della disciplina sopravvenuta risulti già maturata.
[Nel caso di specie, attinente a una violazione dell’art. 73, comma quinto del d.p.r. cit. commessa il 4.4.2001, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, in epoca antecedente alla sentenza resa nel giudizio d’appello (14.3.2012), per effetto del superamento della configurazione circostanziale dell’ipotesi lieve, vigendo la quale il termine avrebbe dovuto essere commisurato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo cod. pen., sulla base degli elevatissimi valori della pena prevista per l’ipotesi base del primo comma (anni venti di reclusione)].
 
Testo Completo:Sentenza n. 14288 dell’8 gennaio 2014, depositata il 26 marzo 2014
 

(Sezione Sesta Penale, Presidente A.S. Agrò, Relatore G. Leo)

venerdì 4 aprile 2014

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - ULTRASETTANTENNE

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - ULTRASETTANTENNE
- DELITTI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 275, COMMA TERZO, COD. PROC. PEN. - MANCANZA DI ESIGENZE CAUTELARI DI ECCEZIONALE RILEVANZA - APPLICAZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - AUTOMATICITA' - LEGITTIMITA'
La Quinta sezione ha affermato che, nei confronti di indagato ultrasettantenne, in assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui al terzo comma dell’art. 275 cod. proc. pen. e nel contempo a dimostrare l’esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice applica direttamente la misura degli arresti domiciliari, senza necessità di argomentare in merito ai pericula libertatis e alla adeguatezza e proporzionalità della misura meno afflittiva.
 
Testo Completo:Sentenza  n. 12489 del 4 dicembre 2013 - depositata il 17 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale,  Presidente  G. Marasca, Relatore R. Pezzullo)

MISURE CAUTELARI – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO - SITO INTERNET CONTENENTE ESPRESSIONI RITENUTE LESIVE DELL'ONORE E DEL DECORO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

MISURE CAUTELARI – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO - SITO INTERNET CONTENENTE ESPRESSIONI RITENUTE LESIVE DELL'ONORE E DEL DECORO - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
Con sentenza depositata il 12 marzo 2014 la Quinta sezione della Corte di cassazione ha affermato che per procedere al sequestro preventivo di un sito internet in cui siano stati pubblicati messaggi e commenti a carattere diffamatorio - nella specie da parte di terze persone – è necessaria una potenzialità offensiva del sito in sé, non individuabile nello sviluppo di un blog, che rappresenta una modalità fisiologica ed ordinaria dell’utilizzo del sito.
 
Testo Completo:Sentenza n. 11895 del 30 ottobre 2013 - depositata il 12 marzo 2014
(Quinta Sezione Penale, Presidente P. Dubolino, Relatore F. Lignola).

STUPEFACENTI - IN GENERE – FATTO DI LIEVE ENTITA' - REATO AUTONOMO - CONFIGURAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO UNITARIO - LEGITTIMITA' - PRONUNCIA DEMOLITORIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/2014 - ESTRANEITA'

STUPEFACENTI - IN GENERE – FATTO DI LIEVE ENTITA' - REATO AUTONOMO - CONFIGURAZIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO UNITARIO - LEGITTIMITA' - PRONUNCIA DEMOLITORIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/2014 - ESTRANEITA'
Con sentenza depositata il 5 marzo 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che l’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, come modificato dall’art. 2 d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 2014, n. 10 disciplina un’autonoma fattispecie di reato concernente i “fatti di lieve entità”, la quale non è stata travolta dalla sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale e conserva una propria giustificazione sistematica anche nel mutato quadro di riferimento generale, operante una distinzione del trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta incriminata riguardi le “droghe pesanti” o le “droghe leggere”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 10514 del 28 febbraio 2014 - depositata il 5 marzo 2014
(Quarta Sezione Penale, Presidente G. Zecca, Relatore M. Dell’Utri)

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFIGURABILITA' - RAGIONI

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - CONFIGURABILITA' - RAGIONI
Con sentenza depositata il 26 febbraio 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 6 prima ipotesi (l’aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso) è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., trovano la loro fonte nel reato.
 
Testo Completo:Sentenza n. 9323 del 28 gennaio 2014 -  depositata il 26 febbraio 2014
 
(Quarta Sezione Penale, Presidente V. Romis, Relatore E. Serrao)

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA -

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA -
IN GENERE - RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI EBBREZZA MEDIANTE ETILOMETRO - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI AVER CAUSATO UN INCIDENTE - CONFIGURABILITA'
Con sentenza depositata il 26 febbraio 2014 la Quarta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza.
 
Testo Completo:Sentenza n. 9318 del 14 novembre 2013 - depositata il 26 febbraio 2014
 

(Quarta Sezione Penale, Presidente P.A. Sirena, Relatore V. Romis)

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE - INCITAMENTO ALL'ODIO E ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE - PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE - MANIFESTAZIONI SPORTIVE - INCITAMENTO ALL'ODIO E ALLA DISCRIMINAZIONE RAZZIALE - PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE
La Terza sezione ha dichiarato la legittimità del divieto di accesso agli impianti sportivi, con concomitante obbligo di presentazione agli uffici di polizia, imposto nei confronti di soggetti responsabili di aver rivolto nei confronti di giocatori di colore versi di disapprovazione, ritenendo che tale condotta, lungi dal costituire una forma di manifestazione, sia pure incivile, di dissenso o di critica, presenta evidenti connotati di carattere razzista, trovando radice soltanto nello spirito di odio ed avendo quale unico fine quello di ghettizzare determinate persone in ragione del colore della pelle.

Sentenza n. 12351 del 2 ottobre 2013 - depositata il  17 marzo 2014
(Sezione Terza Penale, Presidente  S. F. Mannino, Relatore  R. Grillo)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONSENSO DELLE PARTI - STUPEFACDENTI - PRONUNCIA DEMOLITORIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/2014 - PENA ILLEGALE - CONDIZIONI - LIMITI

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONSENSO DELLE PARTI - STUPEFACDENTI - PRONUNCIA DEMOLITORIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/2014 - PENA ILLEGALE - CONDIZIONI - LIMITI
La S.C. in materia di stupefacenti ha affermato che, a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, l’accordo concluso per l’applicazione della pena rimane valido qualora, ritenuto il “fatto di lieve entità”, la sanzione sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
 
Testo Completo:Sentenza n. 11110 del 25 febbraio 2014 - depositata il 7 marzo 2014
(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore V. Pezzella)

DELITTI CONTRO LA PERSONA – DETENZIONE DI MATERIALE PEDO-PORNOGRAFICO – OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA - FATTISPECIE

DELITTI CONTRO LA PERSONA – DETENZIONE DI MATERIALE PEDO-PORNOGRAFICO – OGGETTO MATERIALE DELLA CONDOTTA - FATTISPECIE
La Terza Sezione della Corte ha affermato che il “materiale pedo-pornografico” individuato quale oggetto materiale delle condotte di procacciamento e detenzione incriminate dall’art. 600-quater deve consistere, quando si tratti di materiale informatico “scaricato” in internet, in files completi, incorrotti e visionabili o comunque potenzialmente fruibili per mezzo degli ordinari strumenti e competenze informatiche, dei quali sia provata la disponibilità in capo all’utente (Nel caso di specie è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata in relazione a minuscoli frammenti illeggibili di materiale informatico, in un contesto nel quale non risultava provato che la frammentazione derivasse dalla parziale cancellazione di files previamente scaricati in maniera completa, né che l’imputato disponesse degli strumenti idonei alla ricomposizione in sequenze leggibili dei frammenti rinvenuti).
 
Testo Completo:Sentenza n. 10491 del 16 gennaio 2014, depositata il 5 marzo 2014(Sezione Terza Penale, Presidente A. Teresi, Relatore V. Pezzella)

NOTIFICAZIONI – MODI – NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI CON LE PARTI PRIVATE - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE

NOTIFICAZIONI – MODI – NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI CON LE PARTI PRIVATE - UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - LEGITTIMITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affermato che nel processo penale non possono essere effettuate notificazioni e comunicazioni con le parti private mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
 
Testo Completo:Sentenza n. 7058 dell’11 febbraio 2014 – depositata il 13 febbraio 2014
(Sezione Terza Penale – Presidente C. Squassoni – Relatore A. Scarcella)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OMESSO VERSAMENTO- CONTRIBUTI

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OMESSO VERSAMENTO- CONTRIBUTI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - NOTIFICA PRESSO LA SEDE DELLA PERSONA GIURIDICA - DESTINATARIO NON PIU' AMMINISTRATORE - RILEVANZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI TRE MESI PER PROVVEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE - ESCLUSIONE
La Corte ha affermato che, in tema di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali, ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento dovuto, la notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Ente non può ritenersi validamente effettuata presso la sede della società qualora la persona fisica penalmente responsabile sia cessata dalla carica di amministratore. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata per consentire all’imputato di fruire della causa di non punibilità).
 
Testo Completo:Sentenza n. 6378 del 4 dicembre 2014 - depositata l'11 febbraio 2014  (Sezione Terza Penale, Presidente A. Fiale, Relatore L. Marini)

martedì 1 aprile 2014

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012
– DELITTI DI CONCUSSIONE ED INDEBITA INDUZIONE – CRITERI DISCRETIVI
Le Sezione Unite della Suprema Corte, risolvendo un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimità a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della l. n. 190 del 2012, hanno individuato il discrimine fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione, ritenendo, in particolare, che
• il primo reato sussiste in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale attuato mediante violenza o minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all’alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’utilità;
• il secondo, invece, consiste nell’abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che con una condotta di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale;
• nei casi ambigui o di confine, i criteri di valutazione del danno antigiuridico e del vantaggio indebito devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica ed all’esito di una complessiva ed equilibrata valutazione del fatto.
 
Testo Completo:Sentenza n. 12228 del 24 ottobre 2013 – depositata il 14 marzo 2014(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore N. Milo)

PERSONA GIURIDICA- SOCIETA’- IN GENERE – REATO TRIBUTARIO COMMESSO DA ORGANI DELLA PERSONA GIURIDICA - SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DIRETTA DEL PROFITTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

PERSONA GIURIDICA- SOCIETA’- IN GENERE – REATO TRIBUTARIO COMMESSO DA ORGANI DELLA PERSONA GIURIDICA - SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DIRETTA DEL PROFITTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI
Con sentenza emessa il 30 gennaio 2014, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto derivante dal reato tributario commesso dai suoi organi, quando detto profitto, costituito da denaro o da altri beni fungibili, o i beni direttamente riconducibili ad esso, siano nella disponibilità di tale persona giuridica (Nella specie, la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'indagato - che chiedeva che il sequestro preventivo, disposto per equivalente su un suo bene, fosse invece rivolto direttamente nei confronti dell’ente - in quanto la somma di denaro non corrisposta all’erario, cioè il profitto derivante dal reato, era stata utilizzata dalla stessa società per il pagamento dei dipendenti e, quindi, non era più nella disponibilità della persona giuridica).
 
Testo Completo:Sentenza n. 10561 del 30 gennaio 2014 - depositata il 5 marzo 2014
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore P. Davigo)

COMPETENZA - CONFLITTI - TRA P.M. E GIUDICE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE

COMPETENZA - CONFLITTI - TRA P.M. E GIUDICE - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che non è configurabile, neppure come “caso analogo”, il conflitto di competenza tra P.M. e giudice (In applicazione di tale principio, gli atti per la liquidazione degli onorari professionali sono stati trasmessi al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice che procede).
 
Testo Completo:Sentenza n. 9605 udienza del 28 novembre 2013 - depositata il 27 febbraio 2014
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore L. Bianchi)

TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE – SERVIZIO DI ACCENSIONE E TENUTA – ONEROSITÀ

TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE – SERVIZIO DI ACCENSIONE E TENUTA – ONEROSITÀ
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno enunciato il principio per cui il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve pagare a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per il servizio di accensione e tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare il tributo, pur essendo l’apertura di tale conto obbligatoria, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992.
 
Testo Completo:Sentenza 26 marzo 2014, n. 7169
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Spirito)

EQUA RIPARAZIONE - RITARDO DELLA P.A. NEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO RICONOSCIUTO IN DECRETO PINTO ESECUTIVO

EQUA RIPARAZIONE - RITARDO DELLA P.A. NEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO RICONOSCIUTO IN DECRETO PINTO ESECUTIVO
- ESECUZIONE FORZATA - ULTERIORE INDENNIZZO - CONFIGURABILITA' - RICORSO FORME E TERMINI EX LEGE N. 89 DEL 2001 - ESCLUSIONE - RICORSO DIRETTO ALLA CEDU - NECESSITA' - MANCATO ESPERIMENTO DELL'AZIONE ESECUTIVA - IRRILEVANZA
Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in un decreto “Pinto” esecutivo, l’interessato ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme riconosciutegli sia che si sia limitato ad “attendere” l’adempimento dell’Amministrazione – ad un autonomo indennizzo per il ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa, che, tuttavia, può essere fatto valere solo con il ricorso diretto alla CEDU e non con le forme e i termini previsti dalla legge n. 89 del 2001.
 
Testo Completo:Sentenza 19 marzo 2014, n. 6312
(Sezioni Unite Civili, Presidente M. Adamo, Relatore S. Di Palma)

EQUA RIPARAZIONE - RICORSO - TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DELL'UNITO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

EQUA RIPARAZIONE - RICORSO - TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO E DELL'UNITO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA
- PERENTORIETA' - ESCLUSIONE - OMESSA OD INESISTENTE NOTIFICA - NUOVO TERMINE - AMMISSIBILITA'
Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio e, pertanto, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, al ricorrente nella ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
 
Testo Completo:Sentenza 12 marzo 2014, n. 5700
(Sezioni Unite Civili, Presidente G. Santacroce, Relatore M. R. San Giorgio)

POSSESSO - AZIENDA - NOZIONE - POSSESSO UNITARIO - CONFIGURABILITA' - USUCAPIONE - AMMISSIBILITA'

POSSESSO - AZIENDA - NOZIONE - POSSESSO UNITARIO - CONFIGURABILITA' - USUCAPIONE - AMMISSIBILITA'
Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale, ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l’azienda, quale complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito.
 
Testo Completo:Sentenza del 5 marzo 2014, n. 5087
(Sezioni Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Ceccherini)

IMPUGNAZIONI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - RIGETTO INTEGRALE DELL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - RICORSO PER CASSAZIONE - RIGETTO INTEGRALE DELL'IMPUGNAZIONE
- RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13, COMMA 1 QUATER, DEL D.P.R. N. 115 DEL 2002 - DECORRENZA - NOTIFICA DEL RICORSO - RILEVANZA
In tema di raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, le Sezioni Unite civili hanno precisato che per individuare i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (ai quali soli la previsione trova applicazione) deve aversi riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata chiesta all’ufficiale giudiziario o il plico è stato spedito a mezzo del servizio postale
 
Testo Completo:Sentenza del 18 febbraio 2014, n. 3774
(Sezione Unite Civili, Presidente L. A. Rovelli - Relatore B. Virgilio)