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sabato 5 aprile 2014

STUPEFACENTI – ART. 2 DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146 - RIFORMULAZIONE DELL’IPOTESI LIEVE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA QUINTO D.P.R. N. 309 DEL 1990

STUPEFACENTI – ART. 2 DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146 - RIFORMULAZIONE DELL’IPOTESI LIEVE DI CUI ALL’ART. 73, COMMA QUINTO D.P.R. N. 309 DEL 1990
– IPOTESI DELITTUOSA AUTONOMA - ART. 2, COMMA QUARTO COD. PEN. – INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA PIU’ FAVOREVOLE –EFFETTI SULLA PRESCRIZIONE DEL REATO - RILEVANZA
La Sesta Sezione penale della Corte ha stabilito che:
- la nuova “ipotesi lieve” di condotta illecita in tema di sostanze stupefacenti (art. 73, comma quinto del d.p.r. n. 309 del 1990, come modificato dall’art. 2 del d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 10) dev’essere configurata come figura di reato autonoma rispetto a quella delineata dal comma primo dell’art. 73 d.p.r. cit., in base al criterio testuale, a quello sistematico e all’intentio legis, non contrastati da decisivi argomenti di segno opposto;
- ai fini dell’applicazione del principio sancito dal comma quarto dell’art. 2, devono essere considerate non solo le modificazioni concernenti la pena, ma anche l’incidenza del novum sulla prescrizione del reato, quando quest’ultima, in seguito all’applicazione della disciplina sopravvenuta risulti già maturata.
[Nel caso di specie, attinente a una violazione dell’art. 73, comma quinto del d.p.r. cit. commessa il 4.4.2001, la Corte ha ritenuto maturata la prescrizione, in epoca antecedente alla sentenza resa nel giudizio d’appello (14.3.2012), per effetto del superamento della configurazione circostanziale dell’ipotesi lieve, vigendo la quale il termine avrebbe dovuto essere commisurato, ai sensi dell’art. 157, comma secondo cod. pen., sulla base degli elevatissimi valori della pena prevista per l’ipotesi base del primo comma (anni venti di reclusione)].
 
Testo Completo:Sentenza n. 14288 dell’8 gennaio 2014, depositata il 26 marzo 2014
 

(Sezione Sesta Penale, Presidente A.S. Agrò, Relatore G. Leo)