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sabato 5 aprile 2014

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE – DETERMINAZIONE - ABROGAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI OPERATA DALL’ART. 9 DEL D.L. N. 1 DEL 2012 – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - SUSSISTENZA - PARAMETRI
La Quinta Sezione penale della Corte ha affermato che, in tema di determinazione del compenso che il condannato deve rifondere per le prestazioni del patrono di parte civile, il giudice, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali operata dall’art. 9, comma primo del d.l. n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 e fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione.
(Nel caso di specie è stata annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello, la statuizione del giudice di merito che aveva determinato l’entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza distinguere gli onorari dovuti per le diverse fasi del procedimento e senza indicare le modalità di calcolo praticate, pervenendo a un risultato globale sensibilmente inferiore ai valori medi indicati dalla Tabella B del d.m. sopra citato).

Sentenza n. 14335 del 12 febbraio 2014 - depositata il 26 marzo 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Ferrua, Relatore L. Pistorelli)